BONUS 75% ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
DM 236 del 14/6/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche)
Per BARRIERE ARCHITETTONICHE si intendono
a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea
b) Gli ostacoli che limitano o impediscano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti
c) La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi
Art. 3. DM 236/1989 Criteri generali di progettazione
3. 1.In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.
• L’ accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato.( Per ACCESSIBILITA’ s’intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le se singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”);
• La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
• L’ adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.
• Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Soggetti che possono accedere all’agevolazione:
• Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
• Società semplici;
• Associazioni tra professionisti;
• Soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Il bonus è da ritenersi applicabile per edifici di qualsiasi categoria catastale.
Il bonus barriere architettoniche nel 2023 e fino a fine 2025 può essere quindi utilizzato per la sostituzione degli infissi. Gli stessi devono rispettare le prescrizioni previste dal D.M. 263/1998. Per gli infissi, le porte, le finestre e le porte finestre devono infatti essere facilmente utilizzabili. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando poca forza.
Nello specifico:
• Per le porte , la luce netta della porta di accesso di ogni edificio deve essere di almeno 80 cm , mentre quella delle altre porte deve essere di almeno 75 cm . L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm)
• Per le finestre invece l’altezza delle maniglie o del dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 cm e 130 cm (consigliata 115 cm). Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
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